Sono 8 i punti importanti della nuova legge approvata sui defibrillatori che riguarderanno Aziende Private e Pubbliche Amministrazioni: vediamo insieme quali.

La Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato la LEGGE del 4 agosto 2021, n. 116 ed il PRESIDENTE della REPUBBLICA ha promulgato rendendo definitivo l’atto e la sua immediata operatività rispetto alle disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici.Parliamo di un Programma pluriennale per la diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni, la cui legge è volta a favorire, la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE). Scarica da questo LINK la nuova Legge approvata.

Di seguiti i principali 8 punti:

1) Dae obbligatorio presso le sedi delle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in cui siano impiegati almeno quindici dipendenti e che abbiano servizi aperti al pubblico;

2) Sono stabiliti i criteri e le modalità per l’installazione di DAE, opportunamente indicati con apposita segnaletica, favorendo ove possibile la loro collocazione in luoghi accessibili 24 ore su 24 anche al pubblico.

3) Approvazione uso “Dae Automatici”:

sono state apportate importanti Modifiche alla legge 3 aprile 2001, n. 120: Oltre ai defibrillatori semiautomatici viene inserita la legittimazione all’uso dei DAE AUTOMATICI, ovvero quei modelli che erogano la scarica in autonomia, senza bisogno che l’operatore prema il tasto (dopo aver applicato le piastre sul petto della vittima); questo aiuta e velocizza le operazioni di soccorso eliminando lo stress dato dalla pressione sul tasto da parte degli operatori laici che di solito intervengono per primi.

4) INSERIMENTO articolo 54 nella procedura di uso DAE

L’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico è consentito anche al personale sanitario non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardiopolmonare. In assenza di personale sanitario formato al BLSD o non sanitario formato, nei casi di sospetto arresto cardiaco è comunque consentito l’uso del defibrillatore semiautomatico o automatico anche a chi non sia in possesso dei requisiti di cui al primo periodo. Si applica l’articolo 54 del codice penale a colui che, non essendo in possesso dei predetti requisiti, nel tentativo di prestare soccorso a una vittima di sospetto arresto cardiaco, utilizza un defibrillatore o procede alla rianimazione cardiopolmonare»

5) Uso condiviso del DAE nelle Società Sportive .Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente«11-bis: È fatto obbligo alle società sportive di cui al comma 11, che utilizzano gli impianti sportivi pubblici, di condividere il DAE con coloro che utilizzano gli impianti stessi.

6) Comunicazione obbligatoria al 118: Registrazione dei DAE presso le centrali operative del sistema di emergenza sanitaria «118»

Al fine di consentire, in caso di arresto cardiaco, la tempestiva localizzazione del DAE più vicino e di fornire indicazioni per il suo reperimento ai chiamanti o ad altri soccorritori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti pubblici e privati già dotati di un DAE devono darne comunicazione alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, specificando il numero dei dispositivi, le caratteristiche, la marca e il modello, l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità al pubblico, la data di scadenza delle parti deteriorabili, quali batterie e piastre adesive, nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE. Per i DAE acquistati successivamente alla data di entra- ta in vigore della presente legge, all’atto della vendita il venditore deve comunicare, attraverso modulistica informatica, alla centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » territorialmente competente, sulla base dei dati forniti dall’acquirente, il luogo dove è prevista l’installazione del DAE e il nominativo dell’acquirente, previa autorizzazione al trattamento dei dati personali.

7) Individuazione di un “soggetto responsabile” del progetto di cardioprotezione

Nei luoghi pubblici presso i quali è presente un DAE registrato ai sensi del comma 1 deve essere individua- to un soggetto responsabile del corretto funzionamento dell’apparecchio e dell’adeguata informazione all’utenza. La centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria «118» territorialmente competente, sulla base dei dati forniti, presta un servizio di segnalazione periodica delle date di scadenza delle parti deteriorabili dei DAE.

8)  I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria « 118 » più vicina. Il monitoraggio consente di verificare in tempo reale lo stato operativo del DAE e la scadenza delle parti deteriorabili e di segnalare eventuali malfunzionamenti.

 

CONCLUSIONI

Questa legge ha apportato importanti modifiche che renderanno la presenza del defibrillatore non più un acquisto di un “elettrodomestico-salvavita”, ma l’obbligo di avere un “progetto di cardioprotezione” attivo e responsive in meno di 3-4 minuti. L’individuazione di un “soggetto responsabile” che si occupi della reale operatività, il monitoraggio dei Dae e delle certificazioni attive degli operatori, e…molto altro. I certificati BLSD dovranno per legge essere solo ed esclusivamente quelli erogati direttamente dal 118 o da Centri di Formazione ad esso accreditati e presenti in apposito elenco regionale.